Dal 17 febbraio 2024 il Digital Services Act si applica in via generale a tutti i fornitori di servizi intermediari online interessati nell’Unione europea. Il regolamento (UE) 2022/2065 distingue i servizi secondo natura e funzione. Da questa classificazione dipende l’applicazione dei soli obblighi generali degli intermediari oppure anche delle regole specifiche per hosting, piattaforme online e marketplace.
Situazione considerata: 19 febbraio 2024. La data generale di applicazione del Digital Services Act era il 17 febbraio 2024. Le regole speciali si applicavano già alle piattaforme e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi quattro mesi dopo la loro designazione.
Il primo passo è classificare il servizio
Il DSA comprende i servizi intermediari offerti a destinatari nell’Unione quando sussiste un collegamento sostanziale con essa. Vi rientrano semplice trasporto, memorizzazione temporanea e hosting. Una piattaforma online è un servizio di hosting che, su richiesta di un utente, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, salvo che ciò costituisca una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio.
Un’impresa non diventa fornitore di una piattaforma online solo perché possiede un sito. Contano le funzioni tecniche ed economiche: chi memorizza contenuti di terzi, chi li rende pubblici, chi consente contratti tra operatori e consumatori e chi determina moderazione, pubblicità o raccomandazioni? La classificazione deve risultare dalla descrizione del servizio e dai contratti con clienti, operatori e fornitori tecnici.
L’hosting richiede un meccanismo di segnalazione tracciabile
I fornitori di hosting devono offrire un meccanismo elettronico per segnalare contenuti illegali. Una segnalazione sufficientemente precisa e motivata può determinare la conoscenza ai fini delle regole di responsabilità. Se l’accesso a un’informazione è limitato o un account sospeso, l’utente interessato deve di norma ricevere una motivazione chiara e specifica. I sospetti di reato che minacciano vita o sicurezza vanno comunicati all’autorità competente.
Il regolamento non stabilisce esso stesso quale contenuto o prodotto sia illegale. Ciò deriva da altro diritto dell’Unione o dal diritto nazionale applicabile. Il fornitore deve quindi assegnare responsabilità per ricezione, valutazione giuridica, decisione, documentazione e comunicazione. Il rilevamento automatizzato può aiutare, ma non sostituisce l’esame della base giuridica e dei diritti degli interessati.
Le piattaforme online hanno obblighi aggiuntivi
Le piattaforme devono, tra l’altro, predisporre un sistema interno di reclamo per determinate decisioni di moderazione e informare sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie. Ulteriori regole riguardano segnalatori attendibili, uso improprio dei servizi e delle segnalazioni, interfacce, pubblicità, sistemi di raccomandazione e tutela dei minori. Le interfacce manipolative non devono compromettere sensibilmente decisioni libere e informate degli utenti.
Le microimprese e piccole imprese sono esenti da diversi obblighi aggiuntivi delle piattaforme finché rispettano le soglie pertinenti e non sono designate come piattaforme molto grandi. Non si tratta però di un’esenzione completa dal DSA. Possono continuare ad applicarsi gli obblighi generali degli intermediari e dell’hosting. Devono quindi essere verificati dipendenti, fatturato, imprese collegate e servizio concreto.
I marketplace devono verificare operatori e informazioni sui prodotti
Le piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori devono raccogliere determinati dati dell’operatore prima di autorizzarne l’uso e compiere il massimo sforzo per valutarne l’attendibilità. L’interfaccia deve consentire agli operatori di fornire le informazioni obbligatorie su prodotto, sicurezza ed etichettatura. Se il marketplace viene a conoscenza di un prodotto o servizio illegale, sorgono specifici obblighi informativi verso i consumatori interessati.
La vigilanza opera mediante una rete europea. I coordinatori nazionali dei servizi digitali controllano i fornitori stabiliti nel proprio Stato; la Commissione ha poteri speciali sui servizi molto grandi designati. Dal 17 febbraio 2024 AGORA sostiene lo scambio tra coordinatori, Commissione e comitato europeo per i servizi digitali. I fornitori transfrontalieri dovrebbero documentare competenza, punti di contatto e procedure di risposta.
Verifiche per l’applicazione generale del DSA
- Classificare ogni servizio digitale come trasporto, caching, hosting, piattaforma o marketplace.
- Verificare punti di contatto, condizioni, segnalazioni e motivazioni delle decisioni.
- Associare reclami, controversie, pubblicità e raccomandazioni al tipo di servizio.
- Controllare dati degli operatori e informazioni di prodotto obbligatorie nei marketplace.
- Documentare dimensione, stabilimento, rappresentante legale e autorità competente.
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Fonti ufficiali
- Commissione europea, comunicazione del 16 febbraio 2024 sull’applicazione generale del DSA
- EUR-Lex, regolamento (UE) 2022/2065 sul mercato unico dei servizi digitali
- Commissione europea, comunicazione del 16 febbraio 2024 sulla piattaforma informativa AGORA
L’articolo illustra obblighi selezionati del DSA alla data del 19 febbraio 2024. La classificazione del servizio e gli obblighi applicabili dipendono da funzioni, utenti, processi contrattuali e caratteristiche dell’impresa.