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CGUE sul finanziamento auto: informazioni obbligatorie e recesso

Se il contratto di credito omette informazioni obbligatorie, il termine di recesso può restare aperto anche nel finanziamento di un veicolo.
9 settembre 2021 di
CGUE sul finanziamento auto: informazioni obbligatorie e recesso

La CGUE precisa quali informazioni un contratto di credito al consumo destinato a finanziare un veicolo deve contenere in modo chiaro e conciso. La sentenza riguarda tipo di credito, durata, interessi di mora, indennizzo per rimborso anticipato ed effetto delle informazioni mancanti sull'inizio del termine di recesso.

Quadro giuridico considerato: 9 settembre 2021. L'articolo esamina la sentenza della Sesta Sezione pronunciata lo stesso giorno nelle cause riunite C-33/20, C-155/20 e C-187/20 Volkswagen Bank, Skoda Bank e BMW Bank sulla direttiva 2008/48/CE.

Le informazioni obbligatorie devono risultare comprensibili dal contratto di credito

I procedimenti principali riguardano crediti al consumo destinati a finanziare acquisti privati di veicoli. La Corte esige che il tipo di credito, la durata del contratto e le altre indicazioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE siano riportati in modo chiaro e conciso.

Il testo contrattuale deve permettere al consumatore di individuare diritti e obblighi. Rinvii incrociati oscuri o indicazioni di cui non si comprende il significato economico possono non realizzare l'obiettivo informativo della direttiva.

Interessi di mora e indennizzo per rimborso anticipato devono essere calcolabili

Il contratto deve indicare il tasso concreto degli interessi di mora applicabile alla conclusione. Se varia con un tasso di base fissato da una banca centrale e pubblicato in una gazzetta ufficiale facilmente accessibile, occorre spiegare in modo comprensibile il meccanismo di adeguamento e la frequenza delle variazioni.

La Corte non impone una formula matematica interamente sviluppata per l'indennizzo da rimborso anticipato. Richiede però un metodo concreto, facilmente comprensibile per il consumatore medio, che consenta di determinare l'eventuale indennizzo mediante i dati contrattuali. Il mero rinvio a un quadro finanziario-matematico elaborato dalla giurisprudenza nazionale non basta.

Il contratto non deve elencare ogni diritto nazionale di risoluzione

La Corte delimita al contempo l'obbligo informativo. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), richiede informazioni sulla procedura per porre fine al contratto di credito, ma non impone di elencare diritti previsti soltanto dal diritto nazionale e non disciplinati dalla direttiva.

Nel controllo del contratto occorre quindi distinguere le informazioni richieste dal diritto UE dagli ulteriori requisiti nazionali. La sentenza non introduce un obbligo generale di riprodurre nel contratto ogni possibile diritto di cessazione.

La mancanza di informazioni obbligatorie può impedire l'inizio del termine

Il termine di recesso di quattordici giorni inizia solo quando il consumatore riceve le informazioni dell'articolo 10, paragrafo 2, nel contratto o mediante successiva comunicazione regolare. Se mancano, il creditore non può eccepire la decadenza per il solo trascorrere del tempo né qualificare per questo solo motivo l'esercizio come abusivo.

La mancanza di un'indicazione nel singolo contratto e le conseguenze del recesso sul credito e sull'acquisto del veicolo devono essere valutate secondo il diritto nazionale e i documenti concreti. La CGUE interpreta il diritto UE; il giudice del rinvio decide i singoli procedimenti.

Punti di verifica per i contratti di credito automobilistico

  1. Rilevare acquisto del veicolo, contratto di credito e collegamento economico.
  2. Associare tipo di credito, durata e tutte le informazioni obbligatorie.
  3. Controllare tasso di mora concreto, parametro di adeguamento e frequenza.
  4. Verificare il metodo di calcolo dell'eventuale indennizzo anticipato.
  5. Documentare separatamente ricezione delle informazioni, recesso e restituzioni.

Analisi correlata

Fonti ufficiali

L'articolo illustra in termini generali la sentenza e il quadro UE applicabile il 9 settembre 2021. Non sostituisce l'esame dei contratti di credito e acquisto, delle informazioni fornite, del recesso o delle conseguenze secondo il diritto nazionale.

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