Il 29 febbraio 2024 la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa C-606/21, Doctipharma, su un servizio online per la distribuzione di medicinali non soggetti a prescrizione. La qualificazione giuridica dipende dal ruolo svolto in concreto dal gestore della piattaforma nel modello commerciale.
Situazione esaminata: 29 febbraio 2024. L’articolo riguarda la sentenza della Corte nella causa C-606/21 e il quadro dell’Unione risultante dalle direttive 2001/83/CE e 2000/31/CE.
Il servizio collega farmacie e potenziali clienti
Doctipharma forniva una piattaforma tecnica tramite la quale i clienti potevano ordinare medicinali senza prescrizione sui siti delle farmacie aderenti. L’offerta si basava su un catalogo preregistrato; gli ordini erano trasmessi ai farmacisti partecipanti e il pagamento era elaborato attraverso un sistema comune.
La Corte qualifica come servizio della società dell’informazione un servizio che mette così in contatto farmacisti e potenziali pazienti. Tale qualificazione non risolve però la questione decisiva: se il gestore venda direttamente i medicinali oppure fornisca soltanto un servizio di intermediazione distinto dalla vendita.
Venditore o intermediario: conta la funzione effettiva
Se, dopo l’esame del modello commerciale, il gestore risulta venditore dei medicinali senza prescrizione, lo Stato membro in cui è stabilito può vietare il servizio quando il gestore non è autorizzato a vendere medicinali. Se invece presta un servizio proprio, distinto dalla vendita, che collega farmacisti e clienti, il servizio non può essere vietato per il solo fatto che il gestore non è farmacista.
La qualificazione spetta al giudice nazionale. Contratti e interfaccia devono quindi corrispondere ai processi effettivi. Rilevano in particolare il controllo sull’offerta e sul catalogo, l’accettazione dell’ordine, prezzo e scorte, il flusso dei pagamenti, l’identificazione della farmacia venditrice, le comunicazioni, i rimborsi e la responsabilità per la dispensazione.
Gli Stati membri stabiliscono chi può vendere medicinali online
L’articolo 85 quater della direttiva 2001/83/CE lascia agli Stati membri la determinazione delle persone autorizzate o legittimate a offrire al pubblico medicinali a distanza. Essi possono inoltre imporre condizioni, giustificate dalla tutela della salute pubblica, per la fornitura al dettaglio di medicinali nel proprio territorio.
Questa competenza non consente tuttavia di vietare in generale un servizio elettronico di intermediazione autonomo solo perché il gestore non è farmacista. Il diritto nazionale e la sua applicazione devono rispettare le norme dell’Unione sui servizi della società dell’informazione. Nei modelli transfrontalieri occorre quindi esaminare separatamente il diritto dello Stato di stabilimento, le regole dei mercati di destinazione e il percorso distributivo.
Struttura della piattaforma e contratti devono assegnare gli stessi ruoli
Prima del lancio occorre stabilire chi sia parte del contratto di vendita del medicinale, chi risponda dell’assortimento, chi fissi i prezzi e accetti gli ordini e chi gestisca pagamenti, rimborsi e reclami. La farmacia autorizzata deve essere chiaramente identificabile; il titolo alla vendita a distanza e le informazioni obbligatorie vanno verificati per ogni mercato.
Accanto al diritto farmaceutico continuano ad applicarsi le regole generali per servizi elettronici e piattaforme. A seconda della struttura, comprendono obblighi informativi, regole per operatori commerciali e utenti e obblighi del regolamento sui servizi digitali. Il contratto di intermediazione tecnica e la vendita del medicinale devono essere distinti con chiarezza se tale separazione esiste realmente nel modello.
Verifiche per le piattaforme di medicinali
- Individuare parte contrattuale, venditore e prestatore del servizio in ogni fase.
- Attribuire il controllo effettivo su catalogo, prezzo, scorte, ordine e pagamento.
- Verificare autorizzazione della farmacia, vendita a distanza e informazioni per ogni mercato.
- Separare intermediazione e vendita del medicinale nelle condizioni e nel percorso utente.
- Integrare nel processo gli obblighi farmaceutici, elettronici e delle piattaforme.
Approfondimenti correlati
Fonti ufficiali
- Corte di giustizia, comunicato stampa n. 37/24 sulla causa C-606/21 Doctipharma
- EUR-Lex, direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
- EUR-Lex, direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico
L’articolo illustra la qualificazione secondo il diritto dell’Unione al 29 febbraio 2024. L’ammissibilità di una specifica offerta dipende dal funzionamento effettivo e dalle norme degli Stati membri interessati.